Sequestro di prevenzione, autonomia patrimoniale della società e debiti della gestione giudiziaria

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Una recente pubblicazione del Direttore Sandro Cavaliere, Coordinatore del Comitato scientifico dell’I.N.A.G.: la nota a Cass. civ., Sez. Un., 14 ottobre 2026, n. 26806, pubblicata il 28 ottobre 2026 su Ristrutturazioni aziendali.

Le Sezioni Unite chiariscono chi risponde delle obbligazioni assunte durante l’amministrazione giudiziaria di una società di capitali quando il sequestro di prevenzione colpisce insieme le quote e il patrimonio aziendale. Il criterio è la qualità in cui l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi: se agisce come organo della società, risponde soltanto l’ente con il proprio patrimonio; se agisce come gestore dei beni aziendali sequestrati, l’obbligazione segue l’esito della misura e, in caso di confisca, può gravare sull’erario. L’anticipazione erariale non è automatica e richiede una specifica autorizzazione del giudice.

Il contributo esamina criticamente la decisione alla luce del dibattito dottrinale, ne evidenzia i limiti rispetto alla disciplina vigente del Codice antimafia (artt. 20, 42 e 54, come modificato dal d.l. n. 48 del 2025) e ne trae indicazioni operative per la gestione delle imprese sequestrate.